Consulenza in materia di trust e protezione del patrimonio
Per protezione del patrimonio si intende comunemente quel sistema attuato da una persona con il quale il patrimonio che gli appartiene, in tutto o in parte, è sottratto alle azioni pregiudizievoli che potrebbero essere intentate dai creditori.
L'esigenza di proteggere il patrimonio nasce dal contenuto dell'art. 2740 del codice civile il quale dispone che "il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri".
Pertanto, colui che ha contratto un debito ne risponderà fino a quando non lo avrà saldato.
Nella vita di un imprenditore o di un professionista, ma anche di chi svolga un'attività lavorativa non autonoma, potrebbero verificarsi fatti, anche estranei alla propria volontà ed al proprio comportamento, che potrebbero generare una posizione debitoria capace di comprometterne l'intero patrimonio costruito in una vita di lavoro (fallimento di terzi debitori che impedisca di onorare i propri debiti, responsabilità per danno biologico derivante da negligenza nell'attendere alle proprie attività, etc.).
L'effetto di questa situazione è che anche gli eredi si troverebbero a subire gli effetti del comportamento, magari involontario, del loro ascendente.
La soluzione consiste nel segregare una parte del patrimonio attraverso uno strumento che consenta di preservarlo da qualsiasi aggressione e tramandarlo alle generazioni future.
Ciascuno di noi sa bene cosa, del proprio patrimonio, vorrebbe assolutamente tramandare i figli quale base economica per un vita serena. Quella porzione di patrimonio deve esser assolutamente protetta: l'abitazione di famiglia, la casa delle vacanze, una somma di denaro sufficiente per il mantenimento dei figli agli studi e per l'avvio della loro professione.
La protezione di almeno di una porzione del patrimonio personale deve essere attuata per garantire la sicurezza economica della famiglia.
Gi strumenti di protezione del patrimonio si distinguono per l'intensità della protezione e per la finalità dello strumento che la consente:
- Polizza assicurativa caso morte
- Fondo patrimoniale
- Vincolo di destinazione en ex art. 2645-ter
- Trust
Trasferimento di partecipazioni societarie
Il trasferimento di partecipazione societarie in un trust può conseguire molteplici scopi:
- trasferire le partecipazioni ai figli quando saranno abbastanza grandi da poterle gestire autonomamente;
- impedire la divisione della partecipazione tra eredi qualora dalla percentuale indivisa ne derivi la conservazione di determinati diritti (es.: ad una percentuale di partecipazione societaria corrisponde il diritto di nominare uno o più componenti dell'organo amministrativo della società);
- consentire l'efficacia di un patto di sindacato di blocco trasferendo al trustee del trust le partecipazioni dei pattisti in modo che nessuno di essi possa venire meno all'obbligo di non scendere sotto una determinata percentuale;
- prosecuzione dell'attività d'impresa anche oltre la successiva generazione in caso di trust destinato a durare molto a lungo (nel rispetto delle norme sulla successione);
- conservazione della partecipazione societaria all'interno della propria stirpe perché attraverso il trust è possibile escludere i coniugi dei figli premorti dalla successione.
Questi sono i principali casi di utilizzo del trust con finalità lecite di protezione del patrimonio costituito da partecipazioni societarie ma lo strumento si presta ad essere utilizzato e personalizzato a seconda della situazione personale in un vastissimo numero di situazioni personali.
Trasferimento di Immobili
Il trasferimento di immobili che per il loro pregio non debbono essere frazionati o che per il loro valore potrebbero produrre attriti tra gli eredi in sede di divisione ereditaria possono essere trasferiti in un trust perché il trustee li gestisca ricavandone un redatto che utilizzerà sia per la manutenzione e sia per distribuirlo agli eredi (beneficiari).
Proteggere i beni dai creditori
Le operazioni che hanno lo scopo di sottrarre il patrimonio ai diritti del ceto creditizio sono illegittime e soggette all'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'articolo 2901 del codice civile se effettuate quando colui che le mette in atto sia già debitore.
È quindi necessario utilizzare gli strumenti di protezione del patrimonio (fondo patrimoniale, trust, etc.) quando non vi si versi in uno stato di insolvenza e quindi alcun creditore possa con successo esperire l'azione revocatoria ordinaria.
Questo è il motivo per cui è utile segregare in un trust almeno una porzione del proprio patrimonio in modo che sia inattaccabile dai creditori nel caso in cui, successivamente, vengano contratti debiti che non si è in grado di rimborsare.
La segregazione sarà possibile solo per alcuni beni, utilizzando determinati strumenti (es.: nel fondo patrimoniale non può essere segregata una somma di denaro o la quota di una società a responsabilità limitata o una collezione di quadri). Il trust è lo strumento che consente la segregazione di qualsiasi bene e diritto, anche un diritto di credito. Pertanto, la scelta dello strumento più idoneo alla specifica fattispecie rivesta una importanza fondamentale.
Trasferire i beni a un figlio minorenne
In caso di morte di un genitore l'accettazione della sua eredità da parte dei figli minorenni è rimessa all'autorizzazione del Giudice Tutelare. Generalmente viene nominato tutore l'altro coniuge.
Una situazione del genere può, ad esempio, combinarsi con una precedente separazione dei coniugi o con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo forti dubbi al de cuius circa l'opportunità che la tutela dei beni degli ereditati dai minori sia eseguita dall'ex coniuge.
Il trasferimento dei beni ad un trust (salve sempre le norme sulla successione dei legittimari) consentirebbe di evitare la nomina del tutore e anche che i figli divenissero proprietari di un ingente patrimonio all’età di diciotto anni. Il trust potrebbe cessare, infatti, quando i figli avessero raggiunto un’età più matura ed avessero anche conseguito una preparazione adeguata per la gestione dei beni in trust.
Distribuire un'eredità nel tempo
In alcuni casi il de cuius non è contento di sapere che alla sua morte l'intero patrimonio sarà devoluto al figlio che considera incapace di gestirlo adeguatamente in quanto è dedito a vizi e conduce una vita dissoluta.
La soluzione è quella di trasferire prima del decesso il patrimonio ad un trust il cui trustee si occuperà della gestione dei beni e provvederà ad erogare al figlio le somme necessarie per condurre una vita adeguata al patrimonio in trust. In questo caso la soluzione deve essere bene progettata perché vi è il rischio della lesione della quota del legittimario e quindi l'esperimento dell'azione di riduzione nei confronti del trustee.
Differente è il caso della volontà comune, sia del de cuius e sia degli eredi, di preservare un asset familiare (partecipazione societaria, immobile di pregio, tenuta agricola, etc.) per evitarne la disgregazione e curarne, invece, la conservazione per le successive generazioni. In questo caso lo strumento del trust si presta ad essere utilizzato per far si che per un tempo immemorabile quell'asset resti patrimonio indiviso della famiglia.
Donare i propri averi in beneficenza
In taluni casi il de cuius è senza eredi e decide di devolvere i propri beni in beneficenza.
Il trust si presta ad essere utilizzato con successo perché consente di programmare l'attività benefica, ad esempio individuando una categoria di beneficiari (es.: gli orfani della città del de cuius) e stabilendo la gestione dei beni in trust da parte del trustee fino al loro esaurimento inserendo nel trust un sistema di controlli che ne impedisca l'utilizzo fraudolento. Lo stesso risultato non potrebbe essere raggiunto con l'istituto della donazione. Un trust per beneficiari potrebbe essere istituito anche a favore di animali da compagnia o di animali selvatici da curare e restituire alla natura.